Pompeo Nuzzolo, esperto di Enti Locali, commenta i rilievi della Corte dei Conti anche sullo statuto della società pubblico-privata che dovrebbe gestire il servizio idrico nel Sannio
18 gennaio 2024
Con l’ultimo parere della Corte dei Conti che ha espresso un parere negativo sulla delibera del comune di Paduli, i piccoli comuni hanno difficoltà ad approvare un provvedimento che autorizzi l’acquisto delle azioni di Sannio Acque srl.
Infatti, una serie di comuni, in via di autotutela hanno annullato la delibera consiliare di adesione alla predetta società pubblico-privata. (Tra gli altri anche il Consiglio Comunale di Faicchio, leggi Delibera n.6/2023)
I rilievi sollevati dalla Corte sono numerosi e di difficile superamento per cui, piuttosto che commentarli, sembra opportuno elencarli e, sinteticamente, valutarli.
In verità sono già stati descritti sia con articoli pubblicati sul sito Altra Benevento Possibile sia con la nota del 21 gennaio 2023 inviata a tutti gli organi di controllo dal Comune di Bucciano che ha motivato le ragioni che impediscono l’approvazione dello statuto.
Prima di proseguire mi sembra opportuno evidenziare che il PEF (piano finanziario) è stato elaborato due volte, il primo approvato da alcuni comuni ed il secondo, approvato da un minor numero di comuni, con cifre significativamente diverse, sicché tale fondamentale documento dovrebbe essere rivotato da tutti, anche dai comuni che hanno approvato la prima volta l’adesione alla nuova società con un nuovo invio alla Corte dei Conti, forse.
Repetita iuvant sed scocciant, diceva un maccheronico brocardo latino.
La cosa sorprendente è l’inserimento, nello statuto della società mista, di norme tipiche della società in house.
L’Anac, nelle su linee guida ha così scritto:“ Solo in caso di affidamento in house può essere inserita la clausola statutaria che impone che più dell’80% del fatturato sia svolto in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata.”
Avendo lo statuto di Sannio Acque previsto quanto sopra indicato, bisogna chiedersi quale natura abbia tale società: in house o società mista pubblico-privata ?
Le procedure sono diverse a causa dei diversi contenuti, fermo restante il controllo pubblico.
La prima cosa da fare è chiarire l’oggetto sociale. Nelle società miste è esclusivo mentre, sic stantibus rebus, non si riesce a comprendere per Sannio Acque srl né il contenuto né la procedura.
Il controllo pubblico, comunque, deve essere reale.
Il Tar Lazio sentenza n. 5118 del 19 aprile 2019, ritiene che per avere il controllo pubblico è necessario accertare che “l’effettivo controllo di fatto della società sia in mano pubblica ovvero che ai soci pubblici, in virtù dell’atto costitutivo, dello statuto e/o del contratto di servizio, siano riconosciuti poteri di etero direzione sulla gestione della società. (Associazione Vighenzio)”
Non basta, quindi, la maggioranza del 51% per garantire il controllo pubblico.
Secondo il Tar, è opportuno e necessario verificare che sia riscontrata “dipendenza” (nelle forme del “controllo” e “dominanza”) nella gestione societaria, affidata ad un amministratore delegato espressione della parte privata (nello statuto di Sannio Acque esaminato dalla Corte dei Conti) e la non sussistenza del potere di veto del socio privato, discendente dalle maggioranze dei due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, dei due terzi dei presenti.
La scelta di qualche sindaco di non aderire a Sannio Acque srl, stante alcune incertezze finanziarie non è sbagliata.
Infine sul tema del rischio.
Se c’è il rischio, come dice la Corte e come afferma il Direttore Generale EIC nella nota recentemente inviata ai sindaci, che tutto le spese vanno in tariffa, perché non valutare altre forme di gestione?
Se il privato non ha rischi perché dovrebbe essere attento nella gestione?
Infine ricordo che durante le proroghe, gli affidamenti di interventi straordinari sulla rete dovrebbero essere limitati allo spazio temporale della proroga, al fine di contenere gli ammortamenti.
E’ questo uno dei principi che attengono alla proroga che dovrebbe essere contenuta solo per il tempo necessario per attivare le procedura per indire la nuova gara dovrebbe cominciare molto prima della scadenza della concessione.
Pompeo Nuzzolo