L’esperto di amministrazione degli Enti Locali contesta il parere della Direzione ‘Ciclo delle acque’ della Regione Campania e ricorda la delibera 81/2023 della Corte dei Conti Campania
Post 11 aprile 2024
Da ottobre 2022 l’Ente Idrico Campano insiste per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato (fornitura di acqua e depurazione) di tutta la provincia di Benevento ad una società pubblico (55%)-privata (45%), da costituire con il nome di Sannio Acque srl, alla quale dovrebbero partecipare i comuni sanniti e un privato da individuare con gara di appalto.
Nel corso del 2023 il coordinatore del Distretto Sannita dell’EIC, Pompilio Forgione, ha più volte sostenuto che i Comuni sono “obbligati per legge ad aderire” ma la sua interpretazione della norma è stata più volte contestata ed infatti solo la metà degli Enti Locali sanniti ha deliberato in tal senso.
La Corte dei Conti della Campania ha poi espresso un pesante giudizio negativo sul contenuto di quegli atti (tipo di Statuto, Piano Economico Finanziario, eccessivo rischio per le finanze comunali, ecc).
Recentemente la Direzione Generale ‘Ciclo integrale delle Acque dei Rifiuti” della Regione Campania in una lettera del 3 aprile indirizzata al Comune di Benevento sostiene che “il principio di unicità del servizio idrico integrato comporta per i singoli Comuni l’obbligo di partecipare alla Gestione Unitaria, che si configura dunque, come atto dovuto, con conseguente adesione anche alla società in house o mista come gestore dell’ente d’ambito (Consiglio di Stato Sez. II, sentenza 7476/2021)”
La tesi della adesione obbligatoria dei comuni è stata finora contestata a seguito di vari pareri dela Corte dei Conti ma adesso la Regione Campania la sostiene come conseguenza della citata sentenza del Consiglio di Stato.
Abbiamo chiesto in proposito il parere di Pompeo Nuzzolo, ex segretario generale di vaie città italiane ed esperto di amministrazione degli Enti Locali .
Ecco la risposta.
“In via preliminare vorrei far notare un problema linguistico che deriva dalla lettura di vari pareri, commenti susseguenti e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7478/2021.
Tutti convengono che “i servizi idrici devono essere organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni e che di conseguenza ciascun comune ha “l’obbligo di concorrere alla gestione associata del bacino”.
Dall’analisi delle parole sembrerebbe che i comuni siano tenuti a concorrere alla gestione ma non anche alla società. (Sole 24 0re 13/12/21).
La sentenza del CdS citata parla di gestione unitaria. Sul piano dell’analisi delle parole sembrerebbe che l’obbligo sia rivolto solo alla gestione del servizio.
Le sentenze che hanno obbligato i comuni a partecipare anche alla società riguardano tutte quelle in house, per cui non sembra essere automatico l’estensione dell’obbligo anche verso la gestione della società ma solo verso l’unitarietà del servizio.
Il problema è stato affrontato in sede di controllo dalla Corte dei Conti di Napoli, con deliberazione 81/2023/PASP.
Per non correre il rischio di enfatizzare o travisare il pensiero della Corte della Campania riporto i passi salienti della decisione che trova il suo fondamento nell’art 5 c.1. del TUESP là dove recita: “A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, …. , o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato…”
La Corte rileva quanto segue “dall’analisi della normativa statale e regionale non si ricava un espresso obbligo di costituzione o di acquisizione di quote societarie”, in quanto la legge regionale “non prevede espressamente l’adesione ad una società specifica ma attribuisce” all’Autorità il compito di affidare il servizio al soggetto dalla stessa individuato.
In tal senso l’eccezione non pare applicabile al caso di specie poiché “l’individuazione del soggetto gestore è demandata dalla legge regionale richiamata a decisioni dell’Ente d’ambito e quindi ad atti di natura amministrativa dallo stesso adottati e non già ad “espresse previsioni legislative” come richiesto dal comma 1 dell’art. 5 richiamato”;
Infatti, la citata normativa “sottrae dall’obbligo di motivazione le delibere solo qualora la costituzione avvenga in virtù di espressa previsione di legge e dunque la stessa va interpretata nel senso che la non necessità di motivazione è ammissibile solo quando è la legge stessa che istituisce la società”
Da quanto esposto appare sostenibile quanto affermato dalla Corte che, nell’analizzare la legge regionale in materia, non ha rilevato un espresso obbligo partecipativo.
In definitiva, il Comune che vuole partecipare alla società deve deliberare ed inviare l’atto alla Corte dei Conti mentre chi non vuole partecipare al capitale sociale non deve deliberare ma deve consegnare obbligatoriamente la rete alla società.
Ironia della sorte vuole che quanto esposto è rilevato dalla delibera della Corte dei Conti della Campania n. 81/2023/PASP relativa al parere obbligatorio espresso su delibera del Consiglio Comunale di Solopaca.
Pompeo Nuzzolo
Nota di Altra Benevento: il sindaco di Solopaca destinatario della citata delibera della Corte dei Conti che ritiene NON obbligatoria l’adesione dei Comuni a Sannio Acque srl, è Pompilio Forgione, coordinatore del Consiglio di Distretto Sannita dell’EIC che finora ha invece sostenuto l’obbligo di deliberazione dei consigli comunali della Provincia di Benevento