Pompeo Nuzzolo, beneventano, ex segretario generale del Comune di Modena, evidenzia un altro strano errore negli atti per il nuovo gestore del Servizio Idrico del Sannio.
6 marzo 2023
A novembre scorso l’Ente Idrico Campano ha deciso, senza la necessaria motivazione, che il nuovo gestore dell’acqua e dei servizi di depurazione della provincia di Benevento deve essere una società a capitale misto pubblico-privato.
La delibera è stata già impugnata dinanzi al TAR dal comune di Baselice.
A gennaio il coordinatore del distretto sannita dell’EIC, Pompilio Forgione, ha invitato tutti i Comuni del Sannio ad approvare la bozza di delibera e dello statuto per la costituenda società Sannio Acque srl.
Hanno risposto all’appello il Comune di Benevento ed altri 34 (maggioranze mastelliane o PD) ma le loro delibere sono state censurate dalla Corte dei Conti perchè mancava il Piano Economico Finanziario del nuovo gestore.
Forgione ha annunciato che a breve saranno inviati ai Comuni atti integrativi da approvare per superare i rilievi della Corte dei Conti, ma emergono anche errori e contraddizioni nel Piano d’Ambito adottato dall’EIC a febbraio e nella bozza di statuto approvata dai 35 comuni.
Sull’oggetto sociale di Sannio Acque srl interviene Pompeo Nuzzolo, ex segretario generale a Modena con l’articolo che segue.
“Le delibere, che diversi comuni della provincia di Benevento e del Capoluogo hanno approvato per la costituzione della società Sannio Acque srl a capitale misto e controllo pubblico, sono state censurate in modo rigoroso dalla Corte dei Conti, e meriterebbero, quindi, un ampio dibattito, politico e tecnico, per l’importanza che ha il servizio idrico da affidare per i futuri trenta anni.
L’ EIC, ente di governo del servizio idrico e depurazione delle acque dell’intera provincia, approvò, con grande superficialità, la volontà di costituire una società mista, capitale pubblico-privato, a cui affidare il servizio idrico integrato per trenta anni attraverso una gara con duplice oggetto.
Il legislatore, per il tipo di società da adottare ovvero società in house o società miste, ha dettato norme in modo puntuale e diverso per i due tipi di società messi a disposizione degli enti locali.
L’articolo 16 del Tuel 175/2016 disciplina le società in house, che sono di derivazione europea.
Esse sono a totale capitale pubblico ed hanno la possibilità di essere incaricate del servizio pubblico direttamente senza gara.
Gli statuti delle società in house devono prevedere che almeno l’ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
Inoltre, la legge prevede che la produzione eccedente l’ottanta per cento può essere rivolta anche a finalità diverse, ma consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
In pratica può rivolgersi al mercato per determinati servizi sempre che questi siano utili e necessari per rendere più efficiente ed economico il servizio affidatogli. In altri termini, c’è un nesso sinallagmatico fra l’oggetto dello statuto e i beni e sevizi prelevati dal mercato,
L’articolo 17, invece, disciplina le società a partecipazione miste pubblico privata, in cui la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si deve svolgere con procedure di evidenza pubblica con doppia offerta, ma unico procedimento, alla cui fine viene stipulato un contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell’attività della società mista.
In pratica l’oggetto sociale è unico.
I rilievi mossi dal sen. Domenico Matera, sindaco di Bucciano, sia sulla procedura, sia sui contenuti dello statuto, sono chiari ed esaustivi, come altrettanto lo sono quelli di Altra Benevento, entrambi hanno il grande merito di aver divulgato le critiche sul territorio provinciale.
AI Comuni sono stati inviati i documenti da approvare relativi alla conferma della scelta della costituzione di una società mista ed una bozza di statuto della nuova società.
Diversi consigli comunali, compreso quello del comune capoluogo, hanno approvano uno statuto che invece di avere un oggetto esclusivo, come previsto dalla legge, presenta un oggetto ibrido. Infatti, all’art 3 commi 5 è 7 (leggi) introduce alcuni concetti tipici delle società in house.
Le società msta, ad oggetto esclusivo, devono gestire e realizzare tutto ciò che riguarda i servizi integrati. Non è un caso che lo Statuto della società ARCA (leggi) , società mista in attivita nella provincia di Reggio Emilia così recita: “La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale, assumere artecipazioni e interessenze in altre società o imprese, purché tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge.”
Nella bozza di statuto di SANNIO ACQUE è scritto: “La Società, senza pregiudizio dell’affidamento e del mantenimento della gestione del SII, potrà svolgere attività collegate all’oggetto sociale comunque a favore degli Enti Locali soci..”
Perché questa diversità?
Se fossero spese risorse a favore del pubblico o dei soci questa parte di danaro perde la natura di corrispettivo ed assume la natura di tassa aggiuntiva priva, però, del potere impositivo. E’ una tassa nascosta come succede nella Tari con il recupero delle agevolazioni e riduzioni già comprese nel piano finanziario approvato dall’Ato rifiuti.
Se l’analisi fosse corretta, dovremmo porci il problema del piano finanziario della nuova società.
Anche se l’oggetto sociale diventasse unico, come, in fondo, ha auspicato il sen. Matera, sarebbe messa in discussione la solidità del piano finanziario, cosa che la Corte dei Conti potrebbe sollevare nel rispetto delle procedure.
C’è un altro problema su cui riflettere.
Inserendo impropriamente una norma propria delle società in house nello statuto di una societa mista allegato obbligatoriamente al bando di gara, potrebbe essere considerata come lex specialis se venisse concluso il contratto.
Si corre il rischio di un’altra Piazza Risorgimento [Nuzzolo si riferisce al tentativo, non riuscito, del Comune di Benevento di considerare lex specialis il Bando della PCM per il Piano Periferie per giusticare il project financing non conforme al Codice degli Applati NdR).
Infine, sarebbe opportuno rileggere il DPR 168/2010, al fine di poter capire se ricorrono le condizioni per chiedere un parere al Garante per la Concorrenza sulla complessa gara da esperire.
Tornerò su questi temi e sul confronto tra la bozza di Statuto di Sannio Acque e quello di ARCA di Reggio Emilia”