La sentenza n.98/2023 condanna alla restituzione dei compensi l’ex sindaco di Cervinara. Un chiarimento di Pompeo Nuzzolo, ex Segretario Generale di vari Comuni, esperto di diritto amministrativo e finanza locale
26 ottobre 2023
Domanda: Il suo parere sulla gratuità dell’incarico nei Consorzi tra Enti (nostra intervista del 19 ottobre) ha creato molta attenzione. C’è chi sostiene che la norma da lei citata 78/2010 non si applica ai Consorzi ASI.
La gratuità dell’incarico nei consorzi, compreso l’ASI, nasce fin dal 2010 con il D.L. 78, ma solo adesso, per il ruolo svolto da Altra Benevento, il problema si è posto nella provincia di Benevento ed è per questo che parto da una sentenza recentissima n.98/2023 della Corte dei Conti della Campania.
Ovviamente bisognerà ritornare nel tempo per esaminare il percorso della giurisprudenza.
Userò le parole della Corte non solo perché chiare, ma soprattutto per essere asettico al fine di evitare dubbi o speculazioni interpretative:
“Anche la percezione di tale ultimo compenso (componente del Direttivo del Consorzio ASI di Avellino n.d.r.) deve ritenersi illegittima in quanto contrastante con l’art. 5, comma 7, del DL 78/2010, ai sensi del quale ‘agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti’.
In ordine all’applicabilità della norma in esame alla fattispecie dei Consorzi ASI, che costituiscono pacificamente enti pubblici economici, così come previsto dalla legge per la Regione Campania n. 19/2013, si osserva che l’art. 5, comma 7, del D.L. n. 78/2010, ha inteso sancire la non remunerabilità della carica di amministratore di qualsiasi forma associativa di enti locali, costituita per la gestione di servizi e funzioni pubbliche, senza operare alcun riferimento, ai fini dell’individuazione dell’ambito di operatività del divieto in esame, alla qualifica dell’ente in termini di Enti pubblici economici ed all’applicabilità del T.U.E.L.(“Quod voluit dixit, quod noluit tacuit”).
Ne consegue che, in presenza di una forma associativa di enti locali, nel novero delle cui funzioni rientri, come nel caso dei consorzi ASI, la gestione di servizi e funzioni pubbliche, la remunerazione, in qualsiasi forma, della funzione di amministratore è contraria alla richiamata legge ed è, pertanto, illegittima.”
In pratica, la sentenza conferma le decisioni antecedenti della Corte dei Conti, della Cassazione, in sede civile, per una vicenda tributaria avvenuta in Campania e Corte Costituzionale (14 giugno 2012, n. 151) che fra le altre osservazioni ha classificato i contributi pubblici.
C’è un parere del 2014 della Corte dei Conti che merita la citazione ed un breve commento.
La Sezione Autonomie, con la deliberazione n. 4/2014 del 10 febbraio 2014, ha sancito l’applicabilità dell’art. 5, comma 7, dello stesso decreto ai Consorzi degli enti locali concludendo che «non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma ai componenti dei Consigli di amministrazione dei predetti Consorzi».
D’interessante c’è una sorta di remissione del danno erariale nel caso in cui ci fosse stata una revoca delle retribuzioni con effetti a partire dalla data di pubblicazione della delibera sopra citata.
Voglio evidenziare ancora una volta che la Corte dei Conti della Campania con la sentenza 98/2023 ribadisce la validità della norma per i Consorzi ASI che sono Enti Pubblici Economi.
Mi auguro che l’Asi non si sia servito di pareri proveritate da parte di professionisti privati per conservare le retribuzioni, perché in presenza di una giurisprudenza e dottrina concorde ed abbondante, l’acquisizione di pareri potrebbero apparire come una spesa inutile da parte della Corte ove venisse a conoscenza delle retribuzioni erogate.
Domanda: Però la Legge Regionale n. 19/2013 all’art. 3, lettera f) prevede i compensi per i componenti del Direttivo. Come si concilia con la legge nazionale?
La legge regionale ha scritto un principio procedurale, scolastico, astratto e generale circa la determinazione dei compensi che di fronte alla norma statale non dovrebbe produrre alcun effetto.
Il Consiglio Generale del Consorzio avrebbe dovuto prendere atto che, per effetto di una legge del 2010, il compenso aveva un’entità uguale a zero.
Credo sia opportuno dare uno sguardo anche all’indennità di presenza che è stata disciplinata dal DL 78/2010.
Domanda: Sono previste sanzioni per i compensi percepiti e non dovuti?
Senza alcun commento riporto l’art. 6, legge 78 «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di trenta euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli … ».
L’accertamento del danno erariale è la vera sanzione.
Domanda: Ci sono state sentenze recenti della Corte dei Conti su questa questione?
Con la sentenza 98/2023 la Corte dei Conti della Campania ha deciso “l’odierno convenuto …. va condannato al risarcimento dello stesso attraverso il pagamento di euro 147.319,05, in favore del Consorzio ASI di Avellino”.
La sentenza riguarda anche le doppie indennità sindaco/consigliere provinciale.